Microspia Nell'auto Del Marito? Non È Intercettazione Abusiva

Microspia Nell'auto Del Marito? Non È Intercettazione Abusiva

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33499 del 2019, ha stabilito che l'installazione di una microspia all'interno di un'autovettura non configura il reato di intercettazione abusiva, ma costituisce comunque un'interferenza illecita nella vita privata.

Il caso esaminato

Un'agenzia investigativa, incaricata da una moglie sospettosa, aveva posizionato un dispositivo di localizzazione GPS e una microspia nell'auto del marito. Tale azione ha permesso ai detective di monitorarne gli spostamenti e di ascoltare le conversazioni avvenute all'interno dell'abitacolo. Tuttavia, la Cassazione ha escluso che tale comportamento rientrasse nella fattispecie di intercettazione abusiva, qualificandolo piuttosto come interferenza illecita nella vita privata, un illecito perseguibile solo su querela della persona coinvolta, che in questo caso non era stata presentata.

La decisione della Corte

Secondo i giudici, non si configura la violazione dell'art. 617-bis del Codice Penale, poiché non si verifica un accesso illecito a un canale di comunicazione riservato tra soggetti diversi. L'uso di dispositivi come microspie e GPS, infatti, consente di raccogliere informazioni su movimenti e frequentazioni, ma non prevede l'intercettazione di una comunicazione a distanza tra terze parti.

L'art. 617-bis c.p. è stato concepito per tutelare la segretezza delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche o di altro tipo tra persone distanti. Sebbene l'evoluzione tecnologica abbia portato a un ampliamento delle situazioni tutelate, la norma non si applica ai casi in cui si registrano conversazioni tra presenti, a meno che non si voglia incorrere in un'interpretazione estensiva sfavorevole all'imputato (analogia in malam partem).

Precedenti giurisprudenziali

La Suprema Corte ha confermato un orientamento già espresso in passato (Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 4264/2015), ribadendo che il posizionamento di una microspia in un’auto non comporta l'accesso indebito a un canale di comunicazione riservato tra terzi. Di conseguenza, gli imputati sono stati prosciolti, poiché il reato configurabile era perseguibile solo su querela della parte lesa, che in questo caso non era stata sporta.

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